Znetitaly. altervista
19.03.2011
http://znetitaly.altervista.org/traduz2/achcar-libia.html
Sviluppi in Libia
di Gilbert Achcar
[Gilbert Achcar è cresciuto in Libano ed è attualmente professore alla Scuola di Studi Orientali e Africani (SOAS) dell’Università di Londra. I suoi libri comprendono “The Clash of Barbarism: The Making of the New World Disorder”, pubblicato in 13 lingue [Lo scontro di barbarie: la costruzione del nuovo disordine mondiale],
“Perilous Power: The Middle East and U.S. Foreign Policy” scritto insieme con Noam Chomsky [Il potere pericoloso: il Medio Oriente e la politica estera americana] e, più recentemente, “The Arabs and the Holocaust: The Arab-Israeli War of Narratives” [Gli arabi e l’olocausto: la guerra arabo-israeliana delle narrazioni]. E’ stato intervistato da Stephen R. Shalom.]

Chi è l’opposizione libica? Alcuni hanno notato la presenza della vecchia bandiera monarchica tra le fila dei ribelli.
La bandiera non è usata come simbolo della monarchia ma come la bandiera adottata dallo stato libico dopo la conquista dell’indipendenza dall’Italia. E’ usata
dalla rivolta per rifiutare la Bandiera Verde imposta da Gheddafi assieme al suo Libro Verde, quando scimmiottava Mao Zedong e il Libretto Rosso. La bandiera tricolore non indica in alcun modo nostalgia per la monarchia. Nell’interpretazione più comune, simbolizza le tre regioni storiche della Libia e la mezzaluna e la
stella sono le stesse che si vedono nelle bandiere delle repubbliche algerina, tunisina e turca, non simboli della monarchia.
E dunque chi è l’opposizione? La composizione dell’opposizione è –come in tutte le altre rivolte che scuotono la regione – molto eterogenea. Ciò che unisce le
forze disparate è un rifiuto della dittatura e un anelito alla democrazia e ai diritti umani. Al di là di ciò vi sono molte prospettive diverse. In Libia, più in particolare,
c’è una miscela di attivisti dei diritti umani, di sostenitori della democrazia, di intellettuali, di elementi tribali e di forze islamiche; un insieme molto vasto. La forza
politica preminente della rivolta libica è la “Gioventù della Rivoluzione del 17 febbraio” che ha una piattaforma democratica che richiede lo stato di diritto, libertà
politiche ed elezioni libere. Il movimento libico include anche segmenti del governo e delle forze armate che hanno disertato e si sono uniti all’opposizione, cosa
che non è accaduta in Tunisia o in Egitto.
L’opposizione libica rappresenta quindi un insieme di forze, e la sintesi è che non c’è alcun motivo per un atteggiamento nei suoi confronti diverso da quello verso
ogni altra rivolta nella regione.
Gheddafi è – o è stato – una figura progressista?
Quando Gheddafi salì al potere nel 1969 egli fu un’ultima manifestazione del nazionalismo arabo che seguì la seconda guerra mondiale e la Nakba del 1948.
Cercò di imitare il leader egiziano Gamal Abdel Nasser che considerava il suo modello e la sua ispirazione. Sostituì allora la monarchia con una repubblica, si
fece campione dell’unità araba, costrinse al ritiro dal territorio arabo della base aerea americana Wheelus e diede il via a un programma di cambiamento sociale.
Poi il regime seguì la propria strada, assieme al sentiero della radicalizzazione, ispirato da un maoismo islamizzato. Ci furono vaste nazionalizzazioni nei tardi
anni ’70 – quasi tutto fu nazionalizzato, Gheddafi affermò di aver istituito la democrazia diretta – e fu cambiato formalmente il nome del paese da Repubblica a
Stato delle Masse (Jamahirya). Egli fece finta di aver trasformato il paese nella realizzazione dell’utopia socialista attraverso la democrazia diretta, ma pochi
furono ingannati. I “comitati rivoluzionari” agivano in realtà da apparato di governo assieme ai servizi di sicurezza nel controllare il paese. Al tempo stesso
Gheddafi svolse anche un ruolo particolarmente reazionario nel rafforzare il tribalismo come strumento del proprio potere. La sua politica estera di fece sempre
più avventata e molti arabi arrivarono a considerarlo pazzo.
Con l’Unione Sovietica in crisi, Gheddafi abbandonò le sue pretese socialiste e riaprì la sua economia alle imprese occidentali. Affermò che la sua liberalizzazione economica sarebbe stata accompagnata da una politica, scimmiottando la perestroika di Gorbaciov dopo aver scimmiottato la “rivoluzione culturale” di Mao Zedong,
ma la dichiarazione politica era vuota di sostanza. Quando gli Stati Uniti invasero l’Iraq nel 2003 sotto il pretesto della ricerca delle “armi di distruzione di massa”, Gheddafi, preoccupato di poter essere il prossimo, mise in atto un’improvvisa e sorprendente giravolta in politica estera, guadagnandosi una spettacolare promozione dallo status di “stato canaglia” a quello di stretto collaboratore degli stati occidentali. Collaboratore, in particolare, degli Stati Uniti, che aiutò nella cosiddetta guerra al terrore, e dell’Italia, per la quale fece il lavoro sporco di rimandare indietro gli aspiranti immigrati che cercavano di arrivare in Europa dall’Africa.
Attraverso queste metamorfosi, il regime di Gheddafi è sempre stato una dittatura. Qualsiasi misura progressista Gheddafi possa aver messo in atto, nell’ultima
fase non rimaneva nulla del progressismo e dell’anti-imperialismo del suo regime. Il suo carattere dittatoriale si è mostrato nel modo in cui ha reagito alle proteste: decidendo immediatamente di domarle con la forza. Non c’è stato alcun tentativo di offrire un qualche canale democratico alla popolazione. Ha avvertito i manifestanti
in un suo ora famoso discorso tragicomico: “Arriveremo metro per metro, casa per case, strada per strada … vi scoveremo nei vostri gabinetti. Non avremo compassione né pietà.” Nessuna sorpresa, sapendo che Gheddafi era l’unico governante arabo che aveva pubblicamente condannato il popolo tunisino per aver rovesciato il proprio dittatore Ben Ali, che egli descriveva come il miglior governate che i tunisini potessero trovare.
Gheddafi ha fatto ricorso a minacce e alla repressione violenta, affermando che i dimostranti erano stati trasformati in tossicomani da Al Qaeda che aveva versato allucinogeni nei loro caffè. Denunciare Al Qaeda per la rivolta è stato il suo modo di cercare di ottenere il sostegno dell’occidente. Se ci fosse stata una qualsiasi
offerta di aiuto da Washington o da Roma, si può star certi che Gheddafi l’avrebbe accolta con piacere. Ha effettivamente espresso la sua delusione per l’atteggiamento del suo compare Silvio Berlusconi, il primo ministro italiano, con il quale aveva condiviso festeggiamenti e ha denunciato il fatto che anche altri
suoi “amici” europei lo avevano tradito. Negli ultimissimi anni Gheddafi era effettivamente diventato amico di diversi governanti occidentali e di altre figure del potere che, per un pugno di dollari, sono stati disponibili a rendersi ridicoli scambiando abbracci con lui. Lo stesso Anthony Giddens, l’eminente teorico della Terza Via di Tony Blair, ha seguito i passi del suo discepolo visitando Gheddafi nel 2007 e scrivendo sul Guardian come la Libia era sulla strada delle riforme e sulla via di diventare la Norvegia del Medio Oriente.
Come valuti la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU adottata il 17 marzo?
La risoluzione stessa è formulata in un modo che tiene conto delle – e sembra rispondere alle - richieste della rivolta per una zona di interdizione al volo (no-fly zone). L’opposizione ha in effetti chiesto esplicitamente una zona di interdizione al volo a condizione che nessuna truppa straniera sia impiegata in territorio libico. Gheddafi ha il grosso delle forze armate d’élite, con aerei e carri armati, e la zona di interdizione al volo neutralizzerebbe in concreto il suo principale vantaggio militare. Questa richiesta della rivolta è riflessa nel testo della risoluzione, che autorizza gli stati membri dell’ONU “ad adottare tutte le misure necessarie … per proteggere i civili e le aree popolate da civili sotto minaccia di attacco nella Jamahiryia Araba Libica, compresa Bengasi, con l’esclusione di una forza di occupazione straniera sotto
qualsiasi forma in qualsiasi parte del territorio libico.” La risoluzione stabilisce “un divieto di tutti i voli nello spazio aereo della Jamahiryia Araba Libica al fine di proteggere i civili.”
Ora, non ci sono sufficienti salvaguardie nella formulazione della risoluzione per impedire il suo utilizzo a fini imperialistici. Anche se si suppone che lo scopo di qualsiasi azione sia la protezione dei civili e non un “cambiamento di regime”, decidere se un’azione adempia a questo scopo o meno è lasciato alle potenze che intervengono e non alla rivolta o almeno al Consiglio di Sicurezza. La risoluzione è sorprendentemente confusa. Ma considerata l’urgenza di impedire il massacro
che inevitabilmente deriverebbe da un attacco a Bengasi da parte delle forze di Gheddafi e l’assenza di qualsiasi mezzo alternativo per conseguire l’obiettivo della protezione, nessuno può opporvisi ragionevolmente. Si possono comprendere le astensioni; alcuni dei cinque stati che si sono astenuti dal voto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno voluto esprimere la loro resistenza e/o il loro disagio per la mancanza di un controllo adeguato, ma senza assumere la responsabilità di un massacro incombente.
La reazione occidentale, ovviamente, sa di petrolio. L’occidente teme un conflitto prolungato. Se ci fosse un grande massacro, dovrebbero imporre un embargo al petrolio libico, mantenendo i prezzi del petrolio a un livello alto in un periodo in cui, dato lo stato attuale dell’economia globale, ciò avrebbe grosse conseguenze negative. Alcuni paesi, inclusi gli Stati Uniti, hanno agito con riluttanza. Solo la Francia è emersa come fortemente a favore di un’azione forte, il che può ben essere collegato al fatto che la Francia – diversamente dalla Germania (che si è astenuta dal voto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite) – non ha un grande
accesso al petrolio libico e certamente spera in una quota maggiore dopo Gheddafi.
Sappiamo tutti che i pretesti delle potenze occidentali si basano su una doppia morale. Ad esempio la loro asserita preoccupazione per i civili bombardati dall’alto
non è sembrata applicarsi a Gaza nel 2008-09, quando centinaia di non combattenti sono stati uccisi da aerei israeliani nell’appoggio a una occupazione illegale.
O il fatto che gli USA consentano al loro regime cliente del Bahrein, dove hanno una base navale principale, di reprimere violentemente la rivolta locale, con l’aiuto
di altri vassalli regionali di Washington.
Rimane il fatto, tuttavia, che se a Gheddafi fosse permesso di continuare la sua offensiva militare e di prendere Bengasi, ci sarebbe un grande massacro. Ecco un caso in cui la popolazione è davvero in pericolo e in cui non ci sono plausibili alternative per proteggerla. All’attacco delle forze di Gheddafi mancano ore, al
massimo giorni. Nel nome di principi anti-imperialisti non ci si può opporre a un’azione che eviterà il massacro di civili. Analogamente, anche se conosciamo bene
la natura e la doppia morale dei poliziotti nello stato borghese, nel nome di principi anticapitalisti non si può biasimare chi li chiami quando qualcuno sta per essere violentato e non c’è altro modo di fermare il violentatore.
Detto questo, senza dichiararci contro la zona di interdizione al volo, dobbiamo mostrare resistenza e sostenere un’assoluta vigilanza nel controllare le azioni di
quegli stati che le conducono, per essere certi che non vadano al di là della protezione dei civili secondo il mandato della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Guardano il televisione le folle di Bengasi che inneggiavano all’approvazione della risoluzione, ho visto in mezzo a loro un grande cartello che diceva
in arabo “No all’intervento straniero”. La gente, là, distingue tra l’”intervento straniero” che loro intendono come truppe sul territorio, e una zona protettiva di
interdizione al volo. Si oppongono alle truppe straniere. Sono consapevoli dei pericoli e saggiamente non si fidano delle potenze occidentali.
Così, per tirare le somme, io credo che da un punto di vista anti-imperialista non ci si possa e non ci si debba opporre alla zona di interdizione al volo, dato che
non c’è alcuna alternativa plausibile per proteggere la popolazione in pericolo. Viene riferito che gli egiziani stanno fornendo armi all’opposizione libica – ed è
bene – ma di per sé non determinerebbe una differenza che potrebbe salvare Bengasi in tempo. Ma, di nuovo, si deve mantenere un atteggiamento molto critico
verso ciò che le potenze occidentali potrebbero fare.
Cosa succederà ora?
E’ difficile dire cosa succederà ora. La risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU non chiede un cambiamento di regime; riguarda la protezione dei civili.
Il futuro del regime di Gheddafi è incerto. La questione chiave è se vedremo la ripresa della rivolta nella Libia occidentale, Tripoli compresa, portare a una disintegrazione delle forze armate del regime. Se ciò accadrà, allora Gheddafi può essere spodestato presto. Ma se il regime riesce a rimanere fermamente
al controllo dell’occidente, allora di sarà una divisione di fatto del paese, anche se la risoluzione afferma l’integrità territoriale e l’unità nazionale della Libia.
Può essere questo che il regime ha scelto, avendo appena annunciato la sua adesione alla risoluzione dell’ONU e proclamato il cessate il fuoco. Quello che potremmo avere, allora, sarebbe uno stallo prolungato, con Gheddafi che controlla l’occidente e l’opposizione l’oriente. Ci vorrà ovviamente tempo prima che l’opposizione possa utilizzare le armi che sta ricevendo da e attraverso l’Egitto al punto da diventare capace di infliggere una sconfitta militare alle forze di
Gheddafi. Data la natura del territorio libico, questa può essere soltanto una guerra regolare piuttosto che una guerra popolare, una guerra di movimento su
grandi estensioni di territorio. E’ per questo che è così difficile prevedere il risultato. La sintesi finale qui, di nuovo, è che dovremmo appoggiare la vittoria della
rivolta democratica libica. La sua sconfitta per mano di Gheddafi sarebbe un contraccolpo che influenzerebbe negativamente l’onda rivoluzionaria che sta
attualmente scuotendo il Medio Oriente e l’Africa del nord.
Traduzione di Giuseppe Volpe –
Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU 1973 (2011) del 17 marzo
Fonte : ONU
Originale: http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm#Resolution
Il Consiglio di Sicurezza,
Richiamando la sua risoluzione 1970 (2011) del 26 febbraio 2011,
Deplorando il mancato rispetto della risoluzione 1970 (2011) da parte delle autorità libiche,
Esprimendo grave preoccupazione per la situazione in via di deterioramento, l’intensificazione della violenza e le gravi perdite civili,
Reiterando la responsabilità delle autorità libiche riguardo alla protezione della popolazione libica e riaffermando che le parti in conflitti armati hanno la
responsabilità fondamentale di intraprendere ogni passo realizzabile per garantire la protezione dei civili,
Condannando la grossolana e sistematica violazione dei diritti umani, comprese le detenzioni arbitrarie, la sparizioni forzate, la tortura e le esecuzioni sommarie,
Condannando inoltre gli atti di violenza e di intimidazione commessi dalle autorità libiche contro giornalisti, professionisti dei media e personale associato e sollecitando tali autorità ad adempiere ai propri obblighi secondo la legge umanitaria internazionale come delineata nella risoluzione 1738 (2006),
Considerando che gli attacchi diffusi e sistematici che stanno avendo attualmente luogo nella Jamahiryia Araba Libica contro la popolazione civile possono corrispondere a crimini contro l’umanità,
Richiamando il paragrafo 26 della risoluzione 1970 (2011) in cui il Consiglio esprimeva la sua disponibilità a prendere in considerazione l’adozione di misure appropriate, se necessario, per facilitare e sostenere il ritorno delle agenzie umanitarie e per rendere disponibile alla Jamahiryia Araba Libica assistenza
umanitaria e assistenza correlata,
Esprimendo la propria determinazione ad assicurare la protezione dei civili e delle aree popolate da civili e il rapido e non contrastato transito di assistenza
umanitaria e la sicurezza del personale umanitario,
Richiamando la condanna da parte della Lega degli Stati Arabi, dell’Unione Africana e del Segretario Generale dell’Organizzazione della Conferenza Islamica
delle gravi violazioni dei diritti umani e della legge umanitaria internazionale che sono state e sono commesse nella Jamahiriya Araba Libica,
Preso nota del comunicato finale dell’Organizzazione della Conferenza Islamica dell’8 marzo 2011 e del comunicato del Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell’Unione Africana del 10 marzo 2011 che hanno creato un Comitato di Alto Livello ad hoc sulla Libia,
Preso nota anche della decisione del Consiglio della Lega degli Stati Arabi del 12 marzo 2011 di chiedere l’imposizione di una zona di interdizione al volo
all’aviazione militare libica e di creare aree sicure in luoghi esposti a bombardamenti come misura precauzionale che consenta la protezione della popolazione
libica e di cittadini stranieri residenti nella Jamahiryia Araba Libica,
Preso inoltre nota della richiesta del Segretario Generale del 16 marzo 2011 di un immediato cessate il fuoco,
Richiamando la sua decisione di riferire la situazione della Jamahiryia Araba Libica dal 15 febbraio 2011 al Procuratore della Corte Penale Internazionale e sottolineando che i responsabili o i complici di attacchi alla popolazione civile, compresi gli attacchi aerei e navali, devono essere tenuti a risponderne,
Reiterando la propria preoccupazione per la condizione critica dei rifugiati e dei lavoratori stranieri costretti a fuggire dalla violenza nella Jamahiryia Araba
Libica, apprezzando la reazione degli stati vicini, in particolare Tunisia ed Egitto, nel far fronte alle necessità di tali rifugiati e lavoratori stranieri, e appellandosi
alla comunità internazionale per sostenere tali sforzi,
Deplorando il continuo uso di mercenari da parte delle autorità libiche,
Considerando che lo stabilimento di un’interdizione di tutti i voli nello spazio aereo della Jamahirya Araba Libica costituisce un elemento importante per la
protezione dei civili così come per la sicurezza dell’invio di assistenza umanitaria e un passo decisivo per la cessazione delle ostilità in Libia,
Esprimendo preoccupazione anche per la sicurezza dei cittadini stranieri e per i loro diritti nella Jamahiriya Araba Libica,
Accogliendo la nomina da parte del Segretario Generale del suo Inviato Speciale in Libia, Abdul Ilah Mohamed Al-Khatib e appoggiando i suoi sforzi per trovare
una soluzione pacifica e sostenibile alla crisi nella Jamahiriya Araba Libica,
Riaffermando il proprio forte impegno per la sovranità, l’indipendenza, l’integrità territoriale e l’unità nazionale della Jamahiriya Araba Libica,
Decidendo che la situazione nella Jamahiriya Araba Libica continua a costituire un minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale,
Agendo in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite
1. Chiede la fissazione immediata di un cessate il fuoco e una fine totale della violenza di tutti gli attacchi contro, e i maltrattamenti dei, civili;
2. Sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per trovare una soluzione alla crisi che risponda alle legittime richieste del popolo libico e nota la decisione
del Segretario Generale di inviare il suo Inviato Speciale in Libia e la decisione del Consiglio di Sicurezza dell’Unione Africana di inviare il suo Comitato di Alto
Livello ad hoc in Libia con l’obiettivo di facilitare un dialogo che conduca alle riforme politiche necessarie per trovare una soluzione pacifica e sostenibile;
3. Chiede che le autorità libiche rispettino i loro obblighi secondo la legge internazionale, compresa la legge umanitaria internazionale, la legge sui diritti umani
e dei rifugiati e assuma tutte le misure per proteggere i civili e soddisfarne le necessità fondamentali e per garantire il rapido e non contrastato transito
dell’assistenza umanitaria;
Protezione dei civili
4. Autorizza gli Stati Membri che hanno notificato il Segretario Generale, agendo a livello nazionale o attraverso organizzazioni o accordi regionali, o agendo in collaborazione con il Segretario Generale, ad adottare tutte le misure necessarie, nonostante il paragrafo 9 della risoluzione 1970 (2011) per proteggere i civili
e le aree popolate da civili sotto minaccia di attacco nella Jamahiriya Araba Libica, compresa Bengasi, escludendo una forza straniera di occupazione sotto
qualsiasi forma in qualsiasi parte del territorio libico e richiede agli Stati Membri coinvolti di informare immediatamente il Segretario Generale circa le misure
che assumono in conformità all’autorizzazione conferita da questo paragrafo che saranno immediatamente riferite al Consiglio di Sicurezza;
5. Riconosce il ruolo importante della Lega degli Stati Arabi in questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali nella regione e, avuto presente il Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, richiede agli Stati Membri della Lega degli Stati Arabi di collaborare con gli Stati Membri all’attuazione del paragrafo 4;
Zona di interdizione al volo
6. Decide di stabilire un bando contro tutti i voli nello spazio aereo della Jamahiriya Araba Libica al fine di contribuire a proteggere i civili;
7. Decide inoltre che il bando imposto dal paragrafo 6 non si applichi ai voli il cui unico scopo sia umanitario, quali l’invio o l’agevolazione dell’invio di assistenza, comprese le forniture mediche, di cibo, di operatori umanitari e della relativa assistenza, o l’evacuazione di cittadini stranieri dalla Jamahiriya Araba Libica, né si applichi a voli autorizzati dai paragrafi 4 o 8 né ad altri voli che si considerino necessari da parte degli Stati che agiscano secondo l’autorizzazione conferita dal paragrafo 8 a beneficio del popolo libico e che questi voli siano coordinati con qualsiasi meccanismo creato sulla base del paragrafo 8;
8. Autorizza gli Stati Membri che hanno notificato il Segretario Generale e il Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi, agendo a livello nazionale o
attraverso organizzazioni o accordi regionali, ad adottare tutte le misure necessarie per far rispettare l’interdizione al volo imposta dal paragrafo 6 più sopra, se necessario, e richiede agli Stati coinvolti in collaborazione con la Lega degli Stati Arabi di coordinare strettamente con il Segretario Generale le misure che
adottano per mettere in atto il bando, compresa la creazione di un meccanismo appropriato per attuare le previsioni dei paragrafi 6 e 7 di cui sopra;
9. Chiede a tutti gli Stati Membri, che agiscano a livello nazionale o tramite organizzazioni o accordi regionali, di fornire assistenza, compresa ogni necessaria approvazione dei sorvoli, al fine di attuare i paragrafi 4, 6, 7 e 8 di cui sopra.
10. Richiede a tutti gli Stati Membri coinvolti di coordinarsi strettamente tra loro e con il Segretario Generale sulle misure che intraprendano per attuare i paragrafi
4, 6,7 e 8 di cui sopra, comprese le misure pratiche per il controllo e l’approvazione dei voli umanitari o di evacuazione autorizzati.
11. Decide che gli Stati Membri coinvolti informino immediatamente il Segretario Generale e il Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi circa le misure
adottate nell’esercizio dell’autorità conferita dal paragrafo 8 di cui sopra, compresa la trasmissione di un piano delle operazioni;
12. Richiede al Segretario Generale di informare immediatamente il Consiglio di ogni azione intrapresa dagli Stati Membri coinvolti nell’esercizio dell’autorità
conferita dal paragrafo 8 di cui sopra e di riferire al Consiglio entro 7 giorni e poi ogni mese sull’attuazione della presente risoluzione, comprese le informazioni
circa qualsiasi violazione dell’interdizione al volo imposta dal paragrafo 6 di cui sopra;
Attuazione dell’embargo sugli armamenti
13. Decide che il paragrafo 11 della risoluzione 1970 (2011) sia sostituito dal seguente paragrafo: “Chiede agli Stati Membri, in particolare agli Stati della regione,
che agiscano a livello nazionale o tramite organizzazioni o accordi regionali, al fine di garantire la rigida attuazione dell’embargo agli armamenti stabilito dai
paragrafi 8 e 9 della risoluzione 1970 (2011) di ispezionare i propri territori, compresi i porti marittimi e gli aeroporti, e, in alto mare, le navi e gli aerei destinata
alla o provenienti dalla Jamahiriya Araba Libica, se lo Stato coinvolto ha informazioni che diano ragionevole motivo di ritenere che il trasporto contenga articoli la
cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sia vietata dai paragrafi 9 e 10 della risoluzione 1970 (2011) così come modificata dalla presente risoluzione compreso l’invio di personale mercenario armato, chiede a tutti gli Stati di cui tali navi e aerei battano bandiera di collaborare a tali ispezioni e autorizza gli Stati
Membri a usare tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche per eseguire tali ispezioni”;
14. Richiede agli Stati Membri che intraprendano azioni in conformità al paragrafo 13 di cui sopra in alto mare, di coordinarsi strettamente tra loro e con il Segretario Generale e chiede inoltre che gli Stati coinvolti informino immediatamente il Segretario Generale e il Comitato creato secondo il paragrafo 24 della risoluzione
1970 (2011) (“il Comitato”) delle misure adottate nell’esercizio dell’autorità conferita dal paragrafo 13 di cui sopra;
15. Richiede ad ogni Stato Membro che agisca a livello nazionale o tramite organizzazioni o accordi regionali, quanto operi un’ispezione in conformità al paragrafo
13 di cui sopra, di sottoporre prontamente un rapporto scritto al Comitato, contenente, in particolare, la spiegazione del motivo dell’ispezione, il risultato di tale
ispezione e se sia stato offerta o meno collaborazione e, nel caso siano rinvenuti articoli di cui sia vietato il trasferimento, richiede inoltre a tali Stati Membri di
sottoporre al Comitato, in una fase successiva, un successivo rapporto scritto contenente i dettagli relativi all’ispezione, il sequestro e il trattamento e i dettagli
relativi al trasferimento, compresa una descrizione degli articoli, della loro origine e destinazione prevista, se tali informazioni non sono state fornite nel rapporto iniziale.
16. Deplora il continuare dell’afflusso di mercenari nella Jamahiriya Araba Libica e chiede agli Stati Membri di rispettare rigidamente i loro obblighi di cui al
paragrafo 9 della risoluzione 1970 (2011) per prevenire la fornitura di personale mercenario armato alla Jamahiryiya Araba Libica.
Interdizione al volo
17. Decide che tutti gli Stati Membri neghino a ogni mezzo aereo registrato nella Jamahiriya Araba Libica o di proprietà di, o gestito da, cittadini o società libiche il permesso di decollare da, atterrare in, o sorvolare il loro territorio a meno che il particolare volo sia stato approvato in anticipo dal Comitato o nel caso di un
atterraggio d’emergenza;
18. Decide che tutti gli Stati neghino il permesso a ogni mezzo aereo di decollare da, atterrare in o sorvolare il loro territorio se dispongono di informazioni che
diano ragionevole motivo di ritenere che il mezzo aereo contenga articoli la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione siano vietati dai paragrafi 9 e 10
della risoluzione 1970 (2011) così come modificata dalla presente risoluzione, incluso l’invio di personale mercenario armato, eccetto che nel caso di atterraggio d’emergenza;
Congelamento dei beni
19. Decide che il congelamento dei beni imposto dai paragrafi 17, 19, 20 e 21 della risoluzione 1970 (2011) si applichi a tutti i fondi, altre attività finanziarie e
risorse economiche che siano sui loro territori, che siano di proprietà di, o controllati, direttamente o indirettamente dalle autorità libiche, individuate dal Comitato,
o di individui o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità di loro proprietà o controllate da esse, come individuati dal Comitato, e decide inoltre che tutti gli Stati garantiranno che a qualsiasi fondo, attività finanziaria o risorsa economica sia impedito di essere reso disponibile ai loro cittadini o a
qualsiasi individuo o entità all’interno dei loro territori a o a beneficio delle autorità libiche, come individuate dal Comitato, o a entità di loro proprietà o controllate
da esse, come individuate dal Comitato, e impone al Comitato di individuare tali autorità, individui o entità libiche entro 30 giorni dalla data di adozione di questa risoluzione e come seguito appropriato;
20. Afferma la sua determinazione a garantire che le attività congelate in conformità al paragrafo 17 della risoluzione 1970 (2011) in una fase successiva saranno
al più presto rese disponibili al, o a beneficio del, popolo della Jamahiriya Araba Libica.
21. Decide che tutti gli Stati richiedano ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle società con sede nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione di esercitare vigilanza nel concludere transazioni con entità con sede nella Jamahiriya Araba Libica o soggette alla giurisdizione di essa, e con ogni individuo o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, e con entità di loro proprietà o controllate da esse, se gli Stati dispongono di informazioni che
diano ragionevole motivo di ritenere che tali transazioni possano contribuire alla violenza e all’uso della forza contro civili;
Identificazioni
22. Decide che gli individui elencati nell’allegato I saranno soggetti alle limitazioni agli spostamenti imposte nei paragrafi 5 e 16 della risoluzione 1970 (2011) e
decide inoltre che gli individui e le entità elencati nell’allegato II siano soggetti al congelamento delle attività imposto dai paragrafi 17, 19, 20 e 21 della risoluzione
1970 (2011);
23. Decide che le misure specificate nei paragrafi 15, 16, 17, 19, 20 e 21 della risoluzione 1970 (2011) si applicheranno anche a individui ed entità individuati dal Consiglio o dal Comitato per aver violato le prescrizioni della risoluzione 1970 (2011), in particolare i paragrafi 9 e 10 di essa o per aver assistito altri nel farlo;
Commissione di esperti
24. Richiede al Segretario Generale di creare per un periodo iniziale di un anno, in consultazione con il Comitato, un gruppo di fino a otto esperti (“Commissione
di esperti”) sotto la direzione del Comitato per realizzare i seguenti compiti:
(a) Assistere il Comitato nell’adempiere il suo mandato come specificato al paragrafo 24 della risoluzione 1970 (2011) e da questa risoluzione;
(b) Raccogliere, esaminare e analizzare informazioni dagli Stati, dai relativi organismi delle Nazioni Unite, dalle organizzazioni regionali e da altre parti interessate riguardanti l’attuazione delle misure decise nella risoluzione 1970 (2011) e in questa risoluzione, in particolare casi di infrazione;
(c) Fare raccomandazioni sulle azioni che il Consiglio, il Comitato o lo Stato possano prendere in considerazione per migliorare l’attuazione delle relative misure;
(d) Fornire al Consiglio un rapporto provvisorio sul proprio lavoro non oltre 90 giorni dopo la nomina della Commissione e un rapporto ufficiale al Consiglio non
oltre 90 giorni prima del termine del proprio mandato con i suoi rilievi e le sue raccomandazioni;
25. Sollecita tutti gli Stati, gli organismi rilevanti dell’ONU e le altre parti interessate a collaborare pienamente con il Comitato e la Commissione di Esperti, in
particolare fornendo ogni informazione a propria disposizione sull’attuazione delle misure decise nella risoluzione 1970 (2011) e in questa risoluzione, in
particolare i casi di infrazione;
26. Decide che il mandato del Comitato come fissato nel paragrafo 24 della risoluzione 1970 (2011) si applicherà anche alle misure decise in questa risoluzione;
27. Decide che tutti gli Stati, compresa la Jamahiriya Araba Libica, prenderanno le misure necessarie per garantire che nessuna contestazione sia lasciata al
giudizio delle autorità libiche o di qualsiasi persona od organismo della Jamahiriya Araba Libica o di qualsiasi persona che reclami attraverso o a beneficio di una qualsiasi persona od organismo simile, in relazione a qualsiasi contratto o altra transazione la cui realizzazione sia stata interessata a motivo delle misure assunte
dal Consiglio di Sicurezza con la risoluzione 1970 (2011) e con questa risoluzione e con le risoluzioni relative;
28. Riafferma la sua intenzione di mantenere sotto costante controllo le azioni delle autorità libiche e sottolinea la sua disponibilità a rivedere in qualsiasi momento
le misure imposte da questa risoluzione e dalla risoluzione 1970 (2011), compreso il rafforzamento, la sospensione o l’abbandono di tali misure, come appropriato, sulla base del rispetto da parte delle autorità libiche di questa risoluzione e della risoluzione 1970 (2011).
29. Decide di restare attivamente attenta alla materia.
[ Allegati omessi – n.d.t.]