Lo Statuto

Il testo che segue è lo statuto dell'associazione, in vigore dal momento della sua creazione nel 2004 al 2020. In ottemperanza alle nuove disposizioni di legge, lo statuto è stato aggiornato, la nuova versione è disponibile  qui

 

Lo Statuto dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese.

 

Il testo di questo Statuto è parte allegata all'atto notarile costitutivo dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, redatto il 14 luglio 2004 dal notaio dr. Vincenzo Ferro e registrato a Firenze il 28 luglio 2004.

Articolo 1

a) E’ costituita l’Associazione denominata Associazione di Amicizia Italo – Palestinese.
b) L’Associazione è autonoma da partiti, sindacati, enti religiosi, sociali e politici.
c) La Associazione si avvale di un proprio simbolo-logo, depositato e registrato a proprio nome.

Articolo 2 (Durata)

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 (sede)

L’Associazione ha sede legale in Firenze, viale Matteotti 27.
L’Associazione ha la facoltà di istituire sedi secondarie in Italia e all’Estero.
L’istituzione di sedi sul territorio nazionale è di competenza del suo Consiglio Direttivo. L’istituzione di sedi all’estero è di competenza dell’Assemblea della Associazione.

Articolo 4 (scopi)

a) La associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti individuali e collettivi.

b) La associazione, in particolare, ha come oggetto lo sviluppo di iniziative culturali, politiche e di solidarietà atte a promuovere la conoscenza della cultura del popolo palestinese e a realizzare, anche in cooperazione con le organizzazioni e le istituzioni palestinesi, interventi di solidarietà sociale in tutti i campi inerenti lo sviluppo della persona umana a favore della popolazione palestinese e concorrere, per tale via, a promuovere e rafforzare il processo di pace nella regione e consentire al popolo palestinese la propria libera e pacifica determinazione.

Articolo 5

a)Per il conseguimento dei suoi scopi l’Associazione si avvale anche dell’apporto volontario e gratuito dei propri associati, e può:
a.1)Promuovere iniziative atte a migliorare le condizioni economiche, sociali e politiche della popolazione palestinese e a promuovere il pieno sviluppo delle persone;
a.2)Organizzare gruppi di studio, seminari, dibattiti, convegni nazionali ed internazionali;
a.3)produrre pubblicazioni e documenti, a mezzo stampa e/o attraverso il ricorso a tecnologie diverse, informatiche, telematiche e multimediali ai fini del raggiungimento dello scopo sociale;
a.4)produrre e importare in Italia manifesti, poster, cd rom, video, filmati cinematografici e televisivi, fotografie, libri e spettacoli teatrali, prodotti artigianali tipici, gadgets ed altri oggetti inerenti all’oggetto e allo scopo sociale;
a.5) costituire centri di documentazione;
a.6) promuovere ogni altra forma di interscambio culturale tra le persone;
a.7) progettare e gestire iniziative di carattere sociale, sanitario, culturale, sportivo e turistico;
a.8) progettare e gestire iniziative nel campo della solidarietà internazionale, della educazione alla pace e della soluzione pacifica dei conflitti.

b)L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività, anche economica, purché connessa ed accessoria all’oggetto e allo scopo sociale, nel rispetto della normativa vigente sulle Onlus
c)L’Assemblea, su proposta del Direttivo, può deliberare l’affiliazione di altri Enti che condividano le finalità della Associazione, l’adesione della associazione ad altre organizzazioni italiane od internazionali, nonché la federazione o confederazione con esse.

Articolo 6 (patrimonio)

a)Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote associative e da beni mobili ed immobili che pervengano, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Con tali strumenti la Associazione potrà svolgere quanto necessario al raggiungimento dello scopo sociale.
b)Le contribuzioni dei soci, di qualsiasi natura od entità, non sono ripetibili e non creano diritti ulteriori a quelli connessi alla qualità di socio. In particolare non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi o a causa di morte.

Articolo 7 (soci)

a)Possono iscriversi alla Associazione coloro che ne condividano Statuto e scopo, senza limitazioni derivanti da etnia, nazionalità, confessione religiosa.
La domanda di ammissione comporta l’accettazione dello Statuto, dei regolamenti della Associazione, nonché delle delibere dei suoi organi ed il versamento della quota di iscrizione e di associazione, nell’ammontare determinato dal Consiglio Direttivo.
b)I soci fondatori della Associazione, in maggioranza cittadini palestinesi, in numero di 15 persone sono individuati nell’atto costitutivo e per essi vale la norma di cui al successivo articolo 15c.
c)L’affiliazione di Enti, come prevista all’articolo 5c, determina l’attribuzione della qualità di socio della Associazione ai componenti gli Enti medesimi
d)La domanda di iscrizione è rivolta al Consiglio Direttivo della Associazione. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo motivato parere contrario espresso dal Consiglio Direttivo, essa deve intendersi accolta a tutti gli effetti. Previo pagamento della quota di iscrizione e della quota sociale al socio verrà consegnata la tessera e il nominativo sarà annotato nel libro dei soci. Nel caso di rigetto della domanda l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronunceranno i Probi Viri, appositamente convocati.

Articolo 8

a)L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e attribuisce, a ciascun socio in regola col pagamento delle quote sociali, il diritto di elettorato attivo e passivo.
b)Ogni socio ha diritto di partecipare all’attività della Associazione; di esprimere e sostenere le proprie idee; di comunicare agli organi dirigenti della Associazione opinioni e suggerimenti; di scegliere o di essere scelti delegati alla Assemblea.

Articolo 9

a)La qualità di socio si perde per morte, recesso o decadenza.
b)La dichiarazione di recesso deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo del Comitato Locale, o, in sua mancanza, al consiglio direttivo della Associazione.
c)La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata dal consiglio direttivo del Comitato Locale di appartenenza o, in caso di sua mancanza, dal Direttivo della Associazione, con decisione motivata, nei confronti di coloro che:
c.1) non siano in regola con il versamento delle quote associative, nonostante l’invio di due richiami scritti;
c.2) abbiano assunto posizioni in contraddizione con gli scopi della Associazione o aderito ad organizzazioni che abbiano scopi incompatibili od in contrasto con quelli della Associazione;
c.3) per altro grave motivo possono recar nocumento all’immagine della Associazione.

Articolo 10 (struttura)

a)L’Associazione dispone di Organismi Centrali e di Comitati Locali (v. art. 22). La funzione dirigente spetta unicamente agli Organismi Centrali.
b)La funzione dirigente ha quali propri scopi quelli di:
b.1) promuovere la partecipazione alla vita della Associazione dei singoli soci e di stimolare in essi la consapevolezza delle finalità che l’Associazione si propone;
b.2) organizzare l’attività della associazione in modo da favorire un’ ampia partecipazione dei soci;
b.3) proporre decisioni operative, nel rispetto dello statuto e degli scopi della Associazione, e far si che esse vengano applicate.

Articolo 11 (organi dell’Associazione)

a)Organi Centrali della Associazione sono:
- a.1 ) l’Associazione generale dei soci
- a.2) la Presidenza
- a.3) il Consiglio Direttivo e il suo Presidente
- a.4) il Collegio dei Revisori
- a.5) il Collegio dei Probi Viri
- a.6) il Direttorio dei Soci Fondatori
b)Organi dei Comitati Locali della Associazione sono:
- b.1) L’Assemblea
- b.2) Il Presidente
- b.3) Il Direttivo

Articolo 12 (Assemblea)

a)L’Assemblea è costituita dai soci della Associazione presenti all’adunanza e in regola col pagamento delle quote sociali. I Comitati Locali e gli Enti affiliati partecipano all’Assemblea tramite i loro delegati, scelti in seno a questi in modo proporzionale al numero dei loro partecipanti, secondo le modalità a cura del Consiglio Direttivo.
b)L’Assemblea:
b.1) definisce gli indirizzi politici e programmatici della Associazione,
b.2) elegge l’Ufficio di Presidenza,
b.3) elegge il Consiglio Direttivo,
b.4) elegge il Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto dall’art. 17,
b.5) elegge il Collegio dei Probi Viri,
b.6) approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e delibera sull’utilizzo delle risorse della Associazione,
b.7) delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e sullo scioglimento della Associazione,
b.8) delibera sugli altri punti alla stessa demandati dalla legge o dallo statuto.
c)L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno entro il mese di aprile e di dicembre, e in seduta elettiva ogni tre anni, su convocazione dell’Ufficio di Presidenza, d’intesa con il Presidente del Consiglio Direttivo. L’Assemblea è convocata con comunicazione scritta inviata ai soci e, nel caso di Comitati Locali o Enti Affiliati ai Presidenti di questi, via posta, fax o strumento telematico almeno trenta giorni prima della data fissata per l’adunanza. La lettera di convocazione dovrà indicare la data, l’ora dell’adunanza, la località e l’ordine del giorno della Assemblea; dovrà anche prevedere una convocazione in seconda istanza e stabilire le precisazioni relative. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.
d)Il Socio può partecipare all’Assemblea facendosi rappresentare da altro Socio con semplice delega scritta. Ogni Socio presente non potrà assommare più di una delega. Ogni socio partecipante all’assemblea ha diritto ad un solo voto.
e)Presiede l’Assemblea l’Ufficio di Presidenza, nella persona del Presidente e, ove questi sia assente e/o impedito, dal Vicepresidente più anziano per età.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. La prima e la seconda convocazione possono tenersi lo stesso giorno, a distanza di almeno un’ora. L’assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto.
f)Spetta all’Ufficio di Presidenza risolvere eventuali contestazioni sulla validità delle deleghe, sull’attribuzione dei voti e sulla regolare valida costituzione dell’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere prese a maggioranza di voti a scrutinio palese, salvo i casi in cui si ritenga di dover procedere a votazione per scrutinio segreto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente
g)Il voto per l’elezione degli organi della Associazione è segreto. Le candidature al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probi Viri saranno presentate con lista sottoscritta da almeno venti soci con diritto di voto, da depositare presso la sede della Associazione entro il termine perentorio di giorni quindici antecedenti quello della assemblea in prima convocazione. La lista dovrà essere accompagnata da un documento di programma. Le liste, con pedissequo programma, sono rese pubbliche mediante deposito presso la sede della Associazione. Ciascuna lista dovrà contenere tanti nominativi quanti sono i consiglieri da eleggere. Ogni socio può concorrere a presentare una sola lista. Il socio può votare una sola lista. Nessuno può essere candidato in più di una lista. La accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta.
h)Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei quattro quinti degli associati.
i)Le deliberazioni prese dall’Assemblea in conformità del presente Statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti, e devono constare da verbale sottoscritto dai componenti l’Ufficio di Presidenza.

Articolo 13 (Ufficio di Presidenza)

a)L’Ufficio di Presidenza convoca e presiede l’Assemblea, dalla quale viene eletto.
b)L’ufficio di Presidenza è composto da un Presidente e da quattro Vicepresidenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente provvede il vicepresidente più anziano di età.

Articolo 14 (Consiglio Direttivo)

a)Il Consiglio Direttivo è l’organo che attua le linee strategiche deliberate dall’Assemblea. Esso è composto da un minimo di nove ad un massimo di ventuno componenti. Nella prima riunione dopo eletto, il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente e il tesoriere della Associazione, che potranno costituirsi in Comitato Esecutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Decorso tale termine manterrà i poteri di ordinaria amministrazione fino all’insediamento del Consiglio neo eletto.
b)Il Consiglio Direttivo ha il dovere di invitare a partecipare alle sue riunioni il Direttorio dei soci Fondatori.
c)Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri, di ordinaria e straordinaria amministrazione, per consentire i fini indicati dal presente Statuto, nonché per la realizzazione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea Generale. Si riunisce su convocazione del suo Presidente o su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri da quattro a sei volte all’anno; è presieduto dal suo Presidente (in mancanza dal Vice Presidente o, in assenza di questi, dal Consigliere anziano). Delibera col voto favorevole della maggioranza semplice. Le deliberazioni del Consiglio vengono fatte constare in verbale trascritto su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a tale scopo designato. Ciascun membro dispone di un voto.
d)Il Consiglio Direttivo:
d.1) redige i regolamenti interni all’Associazione;
d.2) stabilisce l’entità della quota associativa e di quella di iscrizione;
d.3) delibera sulla accettazione di elargizioni e contributi devoluti alla Associazione;
d.4) predispone il bilancio consuntivo, oltre a una relazione da sottoporre alla approvazione della Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;
d.5) predispone il bilancio preventivo, oltre a una relazione da sottoporre alla approvazione della Assemblea entro la chiusura di ciascun esercizio sociale;
d.6) elabora le proposte di utilizzo delle risorse della Associazione da sottoporre all’Assemblea, secondo emanando regolamento;
d.7) delibera l’ammissione a socio dell’Associazione, salvo quanto sopra stabilito all’articolo 7;
d.8) cura la tenuta dei libri della Associazione;
d.9) delibera sulla costituzione e sullo scioglimento di Comitati Locali della Associazione e sulla affiliazione di Enti alla stessa;
d.10) delibera su tutte le materie di interesse dell’Associazione, escluso quanto espressamente riservato dallo Statuto all’Assemblea
e)Il Consiglio Direttivo può istituire strutture interne adeguate o avvalersi di servizi esterni di collaborazione, a sua esclusiva scelta.
f)Il Direttivo può cooptare nuovi membri, sia per esigenze sociali sia per sostituire i membri comunque mancanti. I componenti cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea. I componenti nominati dalla Assemblea rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.
g)Il Consiglio Direttivo potrà manifestare la propria sfiducia verso il Presidente dimettendosi in blocco; in tale ipotesi verranno indette nuove elezioni.


Articolo 15 (Presidente del Consiglio Direttivo)

a)Il Consiglio Direttivo delega il suo Presidente ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste nel bilancio preventivo e/o comunque di ordinaria amministrazione.
b)Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza della Associazione ad ogni effetto di legge o Statutario. Ne ha la firma; pertanto è autorizzato a riscuotere somme, qualunque ne sia l’ammontare, da Pubbliche Amministrazioni, Enti finanziari, banche o privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive. Convoca, di sua iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei componenti, il Consiglio Direttivo.
c)Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo, ma la sua nomina è condizionata da ratifica del Direttorio dei Soci Fondatori, che si esprimerà con voto segreto. Un solo voto contrario comporterà la necessità di una nuova nomina.
d)Il Presidente, in accordo col Vice Presidente, dovrà:
- d.1) dare esecuzione alle delibere del consiglio Direttivo
- d.2) esaminare preventivamente i problemi di particolare urgenza o importanza per decidere l’eventuale convocazione del Consiglio Direttivo;
- d.3) assumere le decisioni urgenti della Associazione, che sottoporrà alla ratifica del Consiglio Direttivo appena possibile
- d.4) svolgere le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio Direttivo
e)il Presidente ha la facoltà di determinare sedi operative diverse da quella legale
f)Nel caso di assenza o impedimento del Presidente il Vice Presidente ne esercita le mansioni

Articolo 16 (Tesoriere)

Il Tesoriere della Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo. Ha la responsabilità della conservazione dei beni patrimoniali della Associazione su delega del Presidente e potrà provvedere alle operazioni di cui all’articolo 14 del presente statuto, su delega del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 (Revisori dei conti)

a)Qualora l’Associazione intenda svolgere attività connesse rispetto a quelle previste dallo Statuto Sociale l’Assemblea, convocata secondo le modalità di cui al vigente Statuto, dovrà eleggere il collegio dei Revisori dei Conti. Il collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, anche non soci; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Nomina al suo interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio.
b)I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, controllano l’amministrazione dell’Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il bilancio consuntivo annuale da presentare alla Assemblea, accompagnandolo dalla propria relazione. Per l’esercizio delle loro funzioni si raccordano col presidente del Consiglio Direttivo e col Tesoriere.

Articolo 18 (Bilancio Consuntivo e Preventivo)

a)L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; al termine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo (composto da un rendiconto economico ed una situazione patrimoniale e finanziaria), accompagnato da una relazione da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il Consiglio Direttivo redige, altresì, il bilancio preventivo, in analogia a quanto previsto per il bilancio consuntivo, da sottoporre alla approvazione della Assemblea entro il mese di dicembre di ciascun anno. Al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo dovrà essere unita la relazione del Collegio dei Revisori, se nominato.
b)Per le attività connesse ed accessorie dovrà essere tenuta una contabilità separata, così come in caso di raccolte pubbliche di fondi per celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

Articolo 19 (Probi Viri)

a)Il Collegio dei Probi Viri è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, designati dalla Assemblea della Associazione, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede ad eleggere, nel suo seno, il proprio Presidente.
b)Il Collegio dei Probi Viri decide sulla corretta interpretazione del dettato statutario e verifica il regolare funzionamento della Associazione.
c)Ai Probi Viri possono ricorrere i soci che intendono risolvere controversie insorte tra soci e soci e l’Associazione. Le delibere del Collegio sono inappellabili.

Articolo 20 (Soci Fondatori)

a)I Soci Fondatori costituiscono categoria autonoma. Ad essi compete funzione di garanti della continuità dei principi ispiratori della Associazione.
b)Essi, in numero di 15, sono designati nell’atto costitutivo.
c)Essi sono retti da un Direttorio composto da una terna di nomi, eletti al loro interno, e tra di essi ne sarà nominato il Presidente. Il Direttorio provvederà ad emanare un proprio regolamento; ha diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli organi associativi e vi dovrà essere espressamente convocato, senza diritto di voto bensì con potere consultivo. Ha altresì i poteri di cui agli articoli 15c e 24.
d)Nella ipotesi di perdita della qualità di socio i Soci Fondatori saranno sostituiti da nominativi cooptati dalla loro base, che deciderà a maggioranza semplice.

Articolo 21 (libri sociali)

a)Oltre ai libri prescritti per legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti, nonché il registro dei soci aderenti all’Associazione.
b)Ciascun Comitato Locale tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, degli iscritti alla Sezione e dei movimenti di cassa.


Articolo 22 (Comitati Locali)

I

a)Il Comitato Locale rappresenta la Associazione nella realtà territoriale in cui esso è costituito ed opera. L’iniziativa per la sua costituzione è assunta dal Consiglio Direttivo della Associazione, che delibera la sua costituzione e ne indica la sede.
b)Il patrimonio del Comitato Locale è composto dai contributi accordati allo stesso dalla Associazione.

II

Organi del Comitato Locale sono:
a)L’Assemblea
b)Il Presidente
c)Il Consiglio Direttivo
a)L’Assemblea del Comitato Locale si riunisce almeno una volta l’anno, e in seduta elettiva ogni tre anni, su convocazione del suo Presidente, che presiede l’adunanza. Nel caso di impedimento del Presidente provvederà il Vice Presidente. L’Assemblea è convocata con comunicazione scritta inviata ai soci. L’Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto. Sue competenze sono:

a.1) la individuazione delle modalità di attuazione, in sede locale, degli indirizzi programmatici della Associazione;
a.2) la gestione del Comitato, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti della Associazione;
a.3) la elezione del Consiglio Direttivo
a.4) la nomina dei Delegati all’Assemblea generale della Associazione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. La prima e la seconda convocazione possono tenersi lo stesso giorno, a distanza di almeno un’ora. L’Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto.
b)Il Presidente del Comitato Locale rappresenta la Associazione, a livello locale, nei confronti di enti, istituzioni pubbliche e private, pubbliche amministrazioni, organizzazioni sociali, politiche ed economiche e rappresenta il Comitato nei rapporti con gli organi centrali della Associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea del Comitato Locale.

Il Presidente cura la riscossione delle quote annuali che riversa al Tesoriere della Associazione e la gestione dei contributi accordati dalla Associazione al Comitato Locale; deposita le somme nel conto corrente intestato al Comitato; effettua i pagamenti per conto della Associazione su autorizzazione del Consiglio Direttivo della stessa; registra su libri le entrate e le uscite del Comitato, conservando le distinte dei singoli pagamenti. Prepara i rapporti finanziari semestrali che trasmette al Tesoriere della Associazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente provvede in sua vece il Vice Presidente.
c)Il Consiglio Direttivo del Comitato Locale attua quanto deliberato dalla Assemblea del Comitato Locale. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E’ composto da un numero di persone comprese tra cinque e sette. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente. Il Direttivo:

c.1) verifica la riscossione delle quote associative annuali;
c.2) autorizza l’impegno di somme per conto del Comitato Locale della Associazione;
c.3) cura la tenuta dei libri del Comitato Locale;
c.4) cura la esecuzione delle delibere assunte dalla Assemblea della Sezione e su quanto altro di interesse del Comitato Locale, escluso quanto espressamente riservato dallo Statuto alla Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi membri, sia per esigenze sociali sia per sostituire i membri comunque mancanti. I componenti cooptati restano incarica sino alla Assemblea successiva.

Articolo 23 (settori di attività)

a)I soci possono organizzarsi per settori di attività
b)Ai settori è demandata la funzione di svolgere studi e di avanzare proposte alla direzione in ordine alle politiche settoriali, ai servizi di promozione e sviluppo del settore ed alla nomina di rappresentanti dell’Associazione in Enti, organismi, commissioni ed altre istanze nelle quali è richiesta la presenza di rappresentanti dell’Associazione.
c)Per lo svolgimento delle loro funzioni, i settori possono autonomamente eleggere un organo di direzione settoriale con funzioni di governo delle attività di settore e di raccordo con la Direzione dell’Associazione. A quest’ultima compete deliberare sulle risorse da destinare ai settori per lo svolgimento dell’attività di competenza degli stessi.

Articolo 24 (scioglimento)

L’Associazione può essere sciolta su deliberazione della Assemblea adottate le maggioranze di cui all’articolo 12 del presente Statuto. In tal caso la Assemblea nomina un liquidatore e ne stabilisce le competenze. Il patrimonio residuo verrà devoluto, secondo le indicazioni della Assemblea che delibera lo scioglimento, allo Stato della Palestina o ad altra Associazione che abbia finalità analoghe a quelle dell’Associazione. Sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 I.662/96 e, comunque, fatte salve le determinazioni di legge, la designazione dell’ente cui devolvere il patrimonio è condizionata da ratifica del Direttorio dei Soci Fondatori, che si esprimerà con voto segreto.

Articolo 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del libro I del Codice Civile, ferma restando la competenza della Assemblea Generale di apportare modifiche ed integrazioni.

Articolo 26

Fino alla convocazione della Assemblea di cui all’articolo 12 i Soci Fondatori di cui all’Atto Costitutivo allegato al presente Statuto nominano i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probi Viri.

 

TESTO DELLE INTEGRAZIONI E DELLE MODIFICHE APPORTATE, CON SCRITTURA PRIVATA, AL PRECEDENTE TESTO DELLO STATUTO PER RENDERLO RISPONDENTE ALLE CONDIZIONI PREPOSTE PER IL RICONOSCIMENTO ALL’ASSOCIAZIONE DELL’ATTESTATO DI ONLUS.

I sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………..

                                                            premesso che:

A)      – in data 14. 07. 04, in Firenze, con atto rogato dal notaro Vincenzo Ferro (RGN 175694 Racc.6537), registrato a Firenze il 28. 07. 04 col n°100387 serie I, si sono costituiti in Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, con sede a Firenze in viale Matteotti 27;
B)      – intendono assumere veste e denominazione ONLUS, come previsto dall’Art.5, lettera b) dell’attuale statuto, e perciò
                                                              dichiarano 
di apportare integrazioni e modifiche sotto la lettera 4 dell’attuale Statuto secondo quanto segue:“In riferimento ai requisiti di cui all’Art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n°460, l’Associazione s’impegna al:
 
4.1 – esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
 
4.2 – divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 
4.3 – divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuale a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 
4.4 – obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 
4.5 - obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23. 12.1996, n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  4.6 – obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
 
4.7 – disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
 
4.8 – uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.” 

( Seguono le firme autografe dei Soci Fondatori ) 

ATTO REGISTRATO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO FIRENZE 1

IL 12 MAGGIO 2005    AL N° 4374